Ai fini della valutazione del requisito di capacità tecnica , per servizi “analoghi” (o “coerenti” con l’oggetto dell’appalto) non si intende lo svolgimento di servizi “identici”, ma la ricerca di elementi di similitudine fra i diversi servizi considerati, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti.
Ciò implica che il possesso del requisito di idoneità professionale, come l’iscrizione al certificato camerale nel settore oggetto dell’appalto può non essere sufficiente, se le attività svolte hanno obiettivi differenti da quelle richieste.
Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica: le differenze
Lo spiega il Consiglio di Stato con la sentenza del 9 maggio 2024, n. 4162, con cui ha respinto l’appello proposto da un OE, escluso da una procedura sottosoglia per l’affidamento di un servizio per carenza di requisiti di capacità tecnica consistenti nell’esperienza almeno triennale di servizi analoghi.
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