Sulla questione relativa all’applicazione della disciplina dell’equo compenso nelle procedure di gara per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, la recente Sent. T.A.R. Campania Salerno 16/07/2024, n. 1494 non è in linea con l’orientamento espresso dalla Sent. T.A.R. Lazio Roma 30/04/2024, n. 8580 e dalla Sent. T.A.R. Veneto 03/04/2024, n. 632.
Fattispecie
Nell’ambito di una procedura negoziata per l’affidamento, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di un appalto integrato di progettazione ed esecuzione di un percorso storico, un operatore economico impugnava gli atti sostenendo che l’impresa classificatasi al primo posto della graduatoria provvisoria di gara non avrebbe dovuto essere esclusa dalla competizione soltanto all’esito della verifica di anomalia, ma avrebbe dovuto esserne estromessa già in sede di esame preliminare dell’offerta economica, poiché il ribasso sull’importo a base di gara della progettazione era stato abnormemente e inammissibilmente praticato in violazione delle norme imperative sull’equo compenso, di cui alla L. 21/04/2023, n. 49.
Orientamento espresso da T.A.R. Veneto 632/2024 T.A.R. Lazio 8580/2024
Il Tribunale, dopo aver rammentato brevemente la disciplina dettata dalla L. 21/04/2023, n. 49 (si veda Equo compenso delle prestazioni professionali: la Legge pubblicata in G.U.), ha:
– richiamato l’orientamento espresso da Sent. T.A.R. Veneto 03/04/2024, n. 632 e Sent. T.A.R. Lazio Roma 30/04/2024, n. 8580 (si veda Servizi di ingegneria e architettura e equo compenso: interviene il TAR e Equo compenso e appalti per SIA: nuova sentenza del TAR), le quali hanno ritenuto che le norme prescrittive dell’equo compenso in favore dei professionisti siano imperative ed eterointegrative della lex specialis di gara, così da rendere in radice incongrue le offerte economiche formulate in violazione di esse, se contemplanti ribassi sui corrispettivi delle prestazioni professionali richieste in appalto;
– precisato che entrambe le pronunce richiamate postulavano, tuttavia, l’estromissione di simili offerte economiche non già a monte, bensì a valle della relativa verifica di anomalia.