L’ente pubblico che abbia appaltato la realizzazione di un’opera o di lavori pubblici è tenuto ad emettere il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione dei lavori eseguiti una volta ultimati; l’omissione o il ritardo di tale adempimento comporta l’estinzione delle garanzie fideiussorie.
Questo perché, in tema di appalto di opere pubbliche, ai fini dello svincolo delle polizze fideiussorie, la risoluzione anticipata del contratto per fatto e colpa dell’appaltatore è assimilabile a quella della integrale esecuzione dell’opera appaltata e dell’omissione o del ritardo dell’amministrazione nell’effettuazione del collaudo e nell’approvazione del relativo certificato nel termini previsti dalla legge. Pertanto, anche nella prima ipotesi è obbligatorio il collaudo, sia pure parziale e limitato alla parte dei lavori eseguiti, pena l’estinzione della garanzia fideiussoria.
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