L’art. 15, comma 4, del Codice, stabilisce che “Ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”.
Il modello organizzativo dei “responsabili di fase”, che si sta affermando nella prassi delle stazioni appaltante, in particolare di quelle più strutturate, si fonda sul generale criterio di valorizzazione e rafforzamento del supporto al responsabile unico di progetto voluto dal nuovo Codice nell’ottica della piena e più efficace attuazione del principio del risultato.
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