Il D.L. 69/2024 ha introdotto nel Testo unico dell’edilizia il nuovo art. 36-bis del D.P.R. 380/2001, modificando l’istituto dell’accertamento di conformità con riguardo alle seguenti ipotesi:
1* interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA alternativa, nonché interventi eseguiti con variazioni essenziali;
2* interventi eseguiti in assenza o difformità dalla SCIA semplice.
In sostanza, per le due casistiche sopra indicate, il nuovo art. 36-bis del D.P.R. 380/2001 ha delineato un procedimento per l’accertamento di conformità che potremmo definire “semplificato”. Gli interventi di cui al punto 1* – per i quali in base alla legislazione previgente la sanatoria passava per l’accertamento della “doppia conformità” ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 – sono ora stati svincolati dal suddetto articolo e assoggettati alla nuova disciplina.
Con una modifica introdotta in fase di conversione, è stato dunque previsto che la disciplina in questione si applica anche alle variazioni essenziali di cui all’art. 32 del D.P.R. 380/2001.
TOTALE DIFFORMITÀ, VARIAZIONI ESSENZIALI E PARZIALE DIFFORMITÀ – In primo luogo, se è evidente la nozione di interventi eseguiti “in assenza” del permesso di costruire, risulta necessario ai fini dell’analisi che segue, definire cosa si intende per interventi eseguiti “in totale difformità” dal permesso di costruire stesso, e per interventi “con variazioni essenziali” dal permesso di costruire stesso, e come distinguerli dalla “parziale difformità”.