Come si stima il valore dell’appalto per il calcolo dei corrispettivi previsti per i servizi di ingegneria e architettura? È possibile frazionare gli incarichi e, se sì, quando? La risposta è contenuta all’interno del nuovo Codice dei contratti (il D.Lgs. n. 36/2023) ma a chiarirlo (per fugare qualsiasi dubbio) ci ha pensato l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
Servizi di ingegneria e architettura: il comunicato ANAC
Con il comunicato del Presidente 10 luglio 2024 recante “Chiarimenti in merito al calcolo del valore stimato dell’appalto e al conseguente rispetto del divieto di frazionamento degli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura”, l’Anticorruzione ha risposto alle riscontrate criticità emerse a seguito di diversi procedimenti di vigilanza in merito alle corrette modalità di calcolo del valore stimato dell’appalto e al conseguente rispetto del divieto di frazionamento degli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura, alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici.
Chiarimenti che, come specificato da ANAC stessa nelle premesse, “non trattano dell’equo compenso e della problematica riferibile al coordinamento normativo tra il D.Lgs. n. 36/2023 e la Legge n. 49/2023 e non incidono, pertanto, sulle decisioni che in materia saranno assunte nel contesto della Cabina di Regia”.